Informativa Whistleblowing
F.I.A.D. SRL, da sempre sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta della propria attività, ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La normativa
La disciplina del Whistleblowing è stata introdotta in Italia con la Legge 179/2017, e implementata dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937.
Prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.
La norma prevede che le imprese con almeno 50 dipendenti si dotino di sistemi che consentano ai dipendenti di segnalare questo tipo di violazioni in condizioni riservate e tutelate.
Chi può effettuare una segnalazione?
Possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:
- dipendenti;
- ex dipendenti;
- tirocinanti;
- collaboratori;
- fornitori;
- consulenti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.
Cosa può essere segnalato?
Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Cosa deve essere escluso dalla segnalazione?
- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.
Quali tutele sono previste per il segnalante?
Ogni segnalazione è estremamente confidenziale e, pertanto, viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del segnalante. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.
Le misure a tutela del segnalante sono:
1) divieto di ritorsioni: il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s’intende:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
2) misure di sostegno: è istituito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore dal quale il segnalante può ricevere misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita;
3) protezione dalle ritorsioni: possibilità di comunicazione all’ANAC delle ritorsioni subite dal segnalante.
Sono previste estensioni della tutela del segnalante?
Sì. Le misure a tutela del segnalante si applicano anche:
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Sono previsti casi di perdita delle tutele?
Sì. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
Come vengono gestite le segnalazioni?
Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
L’organo attualmente competente è il Gestore delle Segnalazioni.
Come effettuare una segnalazione?
1 – In forma scritta – Inviando una Raccomandata a F.I.A.D. SRL Via G.Palatucci 25 84091 Battipaglia (SA) con l’indicazione “riservata al Gestore delle Segnalazioni” in evidenza sulla busta; per garantire al meglio la riservatezza, all’interno del plico vanno inserite due buste chiuse, una prima busta riportante l’oggetto della segnalazione, specificando tempo, luogo e dettagli dei fatti oggetto della segnalazione, nonché gli elementi utili ad identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati, allegando eventuali documentazione di supporto; nell’altra busta vanno indicati i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e ai recapiti per ricevere gli aggiornamenti e per eventuali richieste di integrazione
2 – In forma orale – contattando la linea telefonica non registrata 0828435901 e specificando di voler effettuare una comunicazione al Gestore delle Segnalazioni, oppure richiedendo un incontro diretto, in questo caso, il Gestore delle segnalazioni garantisce lo svolgimento dell’incontro entro un termine ragionevole
Come avviene il riscontro delle segnalazioni?
Entro sette giorni dalla segnalazione, il segnalante riceve un avviso di ricevimento con l’indicazione del numero di protocollo della pratica.
Il Gestore della Segnalazione procede quindi ad un esame preliminare della segnalazione, per verificare la procedibilità e l’ammissibilità della segnalazione in base ai criteri della normativa: se non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi del whistleblowing, la segnalazione potrà essere gestita come ordinaria, mentre se le informazioni sono insufficienti, al segnalante potrà essere richiesto di fornire ulteriori integrazioni; se la segnalazione non supera questa fase viene archiviata, e il Gestore comunica al segnalante i motivi dell’archiviazione.
Per le segnalazioni ammissibili si avvia la fase di accertamento, che ha l’obiettivo approfondire i fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni correttive. Una volta completata l’attività di accertamento, il Gestore della Segnalazione può archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni, o dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per le azioni conseguenti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane)
Entro tre mesi dalla segnalazione, il Gestore della Segnalazione comunica in ogni caso un riscontro al segnalante: nel caso di istruttoria conclusa, l’esito potrà essere l’avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni, oppure l’avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti per le azioni successive; nel caso l’istruttoria non sia ancora completata, il Gestore comunica l’attività svolta fino a quel momento e/o l’attività che intende svolgere, rinviando alla conclusione dell’istruttoria la comunicazione al segnalante dell’esito finale.